Quando si può non ricorrere al MEPA?

Domanda di: Davide De Santis  |  Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023
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Soglia da non superare
Pertanto la soglia massima da non superare per non dover obbligatoriamente utilizzare il MePA è di 5.000 euro e quindi le Amministrazioni sono OBBLIGATE a ricorrere al MePA per acquisto di beni e servizi per importi superiori ai 5.000,00 €uro.

Quando è possibile ricorrere all affidamento diretto?

n. 108/2021, ha previsto un incremento notevole delle soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto: per i lavori la soglia è di 150.000 euro, per servizi e forniture la soglia è di 139.000 euro.

In che casi si fa ricorso al MePA?

n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria.

Qual è la soglia sotto la quale è possibile procedere a un affidamento diretto di servizi o forniture?

Servizi e forniture

per importo inferiore a 139.000 € è previsto l'affidamento diretto; per importo compreso tra 139.000 € e 431.000 € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Qual è l'importo soglia per gli acquisti di beni e servizi oltre il quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al MePA?

Pertanto dal 1 Gennaio 2019 le Amministrazioni sono OBBLIGATE a ricorrere al Mepa per acquisto di beni e servizi per importi superiori ai 5.000,00 €uro. Pertanto la obbligatorietà diventa adesso soltanto una questione di importi.

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