Domanda di: Dr. Giacobbe Benedetti | Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2023 Valutazione: 4.2/5
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(2) Le parti possono ricusare il consulente tecnico d'ufficio per i motivi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. Per la presentazione dell'istanza è previsto un termine di almeno tre giorni antecedenti all'udienza di comparizione: sulla natura perentoria o meno del termine vi è discordanza di opinioni.
Quando, invece, le operazioni peritali siano ancora in corso, il giudice, se ravvisa gravi motivi, può disporre la sostituzione del consulente, con valutazione che è insindacabile in cassazione, ove sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.
373 c.p., a riguardo della falsa perizia o interpretazione, stabilisce la pena della reclusione da 2 a 6 anni per il CTU che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero.
Gli strumenti di contestazione della CTU in mano alle parti possono essere ricondotti sostanzialmente a due tipologie: l'eccezione di nullità della relazione; la proposizione di “note critiche”, volte a sollecitare il giudice alla rinnovazione della consulenza.
Nel caso in cui il CTU accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, o acquisisce documenti in un contesto così viziato incorre in una Nullità assoluta per violazione del principio di domanda ed il principio dispositivo.