La normativa vigente prevede il pagamento in tempi rapidi in caso di cessazione dovuta a inabilità o decesso del lavoratore, e l'accredito della liquidazione avviene entro 105 giorni.
Si deve attendere un periodo variabile da circa da 3 mesi e mezzo a 27 mesi a seconda della causa che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre se la prestazione supera un certo importo, la somma viene frazionata in due o tre rate annuali.
Il trattamento di fine servizio viene così corrisposto: In un'unica soluzione, se il totale lordo è pari o inferiore a 50.000€; In due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è compreso tra i 50.000€ e i 100.000€; In tre rate annuali, se il totale lordo è superiore a 100.000€.
La buonuscita può essere corrisposta sia prima che dopo il licenziamento. Nel primo caso la buonuscita ha proprio la funzione di incentivare l'esodo del dirigente, spingendolo a dimettersi o a concludere un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a fronte di una congrua somma di denaro.
Il TFR si trova nella parte bassa della busta paga e normalmente viene esposto sia quanto matura quel mese sia quanto è stato accantonato progressivamente, fino a quel mese, nell'anno. Spesso i cedolini riportano quanto del TFR sia stato maturato nell'anno precedente in una casella con la dicitura “Fondo TFR al 31/12”.