Con il termine “reato”, si intende un fatto umano tipico, cioè conforme a una fattispecie penale incriminatrice, antigiuridico e colpevole, al quale si ricollega una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita.
I reati di danno si configurano quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. I reati di pericolo che si hanno nell'ipotesi in cui l'evento giuridico si sostanzi nella mera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale.
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall'ordinamento di uno Stato, al quale è collegato una sanzione di tipo penale. Esso appartiene alla più generale categoria degli “illeciti”, cioè tutti i comportamenti che violano un obbligo o un dovere posto da una norma giuridica, ai quali la legge collega una sanzione.
Quali sono gli elementi necessari per l'esistenza del reato?
Elementi essenziali: il fatto concreto e l'atteggiamento psicologico del soggetto che commette il reato. Elementi accidentali: sono le cosiddette circostanze attenuanti/aggravanti, che non influiscono sulla esistenza del reato, ma contribuiscono a determinare l'entità della pena.
1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato. 2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso pericoloso.