Domanda di: Dott. Ortensia Romano | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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Non si paga l'IMU sulle aree fabbricabili possedute da IAP o CD (imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti), iscritti alla previdenza agricola e qualora tali terreni siano utilizzati a finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.
Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
201 (e successive modificazioni) stabilisce per i terreni agricoli un'aliquota IMU del 7,6 per mille. L' aliquota base può essere aumentata o diminuita del 3 per mille dal Comune in cui è ubicato il terreno. Il valore imponibile sui cui calcolare l'IMU è costituito dal cosiddetto "valore catastale" del terreno.
I terreni che non sono soggetti al pagamento dell'imposta sono: Quelli posseduti da coltivatori diretti e/ imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sono comprese anche le società agricole. I terreni che si trovano nei Comuni delle Isole minori. Le zone a destinazione agro silvo-pastorale.
Non si paga l'IMU sulle aree fabbricabili possedute da IAP o CD (imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti), iscritti alla previdenza agricola e qualora tali terreni siano utilizzati a finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.