3)Promulgazione della legge: una volta approvata dalla camere, la legge è perfetta, ma non ancora efficace, per diventare tale deve superare la fase dell'integrazione dell'efficacia, costituita dalla promulgazione ad opera del presidente delle repubblica.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
Fasi successive alla discussione e iniziativa referendaria
Infatti, Se entrambe le camere hanno votato la legge a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica, essere pubblicata ed entrare in vigore.
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato.
Per leggi in senso formale si intendono tutti quegli atti deliberati dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa (Consigli regionali) secondo il procedimento espressamente previsto dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari, dagli statuti regionali, etc.