Domanda di: Luigi Martinelli | Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2023 Valutazione: 4.2/5
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10 Gen Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
2953 c.c. Tale norma stabilisce, infatti, che, se viene pronunciata sentenza definitiva di condanna riguardante diritti per cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, essi si prescrivono, appunto, in dieci anni (si parla di prescrizione dell'actio iudicati).
Il periodo di tempo, trascorso il quale avviene la prescrizione, è stabilito dalla legge ed ammonta di solito a 10 anni. Si distingue dalla prescrizione nell'ordinamento penale che riguarda invece il tempo oltre il quale un determinato reato non può essere punito.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
1 anno, vanno in prescrizione tasse per atti giudiziari, rette scolastiche, premi assicurativi RC, furto e incendio, medicinali. 6 mesi, si prescrivono, infine, in questa categoria i diritti di credito per vitto e alloggio (es. pensioni, hotel, b&b, etc.).