Domanda di: Sig.ra Michele Guerra | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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La lettera a) del comma 6 dell' art. 17 DPR 633/72 stabilisce l'applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale o di altri appaltatori nel settore dell'edilizia.
633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge (inversione contabile) per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA.
L'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che l'Iva va applicata con l'inversione contabile alle cessioni di immobili abitativi e strumentali laddove il cedente abbia optato nell'atto di vendita per l'imponibilità Iva.
17, comma 6, lettera c), del DPR 633/72. Il soggetto cedente emette fattura senza l'indicazione dell'imposta. L'acquirente integra la fattura ricevuta indicando l'aliquota da applicare e la relativa imposta e provvede all'annotazione del documento sia nel registro Iva degli acquisti che nel registro Iva delle vendite.
17 comma 6, DPR n. 633/1972” e la dicitura “inversione contabile”. Tale fattura verrà registrata nel registro vendite. L'azienda Beta provvederà ad integrare la fattura di acquisto riportando nel documento l'imponibile, l'aliquota IVA ed il valore dell'imposta calcolato.