La vertenza delle ferie durante il preavviso e il pagamento in caso di dimissioni è stata risolta una volta per tutte dalla Corte di Giustizia Europea: il pagamento delle ferie non godute dimissioni spetta al dipendente anche se è stato lui volontariamente ed in maniera unilaterale a terminare il rapporto di lavoro.
Quando vengono pagate le ferie non godute dimissioni?
n. 66 del 2003 stabilisce che le ferie annuali non godute possono essere compensate in denaro solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a retribuire le ferie non godute a seguito di dimissioni volontarie, licenziamento o dimissioni per pensionamento.
Di conseguenza, non sarà nemmeno calcolata un'indennità. Per quanto riguarda ferie e permessi, l'azienda dovrà calcolare le ferie maturate e non godute, lo stesso per i permessi e il TFR spettante, e procedere nel più breve tempo possibile al pagamento di quanto dovuto.
Cosa deve pagare il datore di lavoro in caso di dimissioni?
Se la parte che intende interrompere il rapporto di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, è tenuta a corrispondere alla controparte un'indennità sostitutiva dello stesso, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
Facciamo un esempio: un dipendente con retribuzione lorda oraria di 10,00 euro si dimette dal rapporto di lavoro e ha ancora 20 ore di ferie residue. Il pagamento dovuto sarà di: 10,00 euro *20= 200,000 euro lordi. Su questa somma bisognerà applicare il pagamento dei contributi INPS e della tassazione IRPEF.