Domanda di: Dr. Cristyn Barbieri | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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Si chiama in causa un terzo allorché lo si coinvolge in un procedimento già pendente, poiché l'una o l'altra parte ritiene che tale terzo abbia con sé causa comune o debba prestare garanzie. La chiamata può avvenire su istanza di parte o per decisione del giudice.
la causa civile si riferisce a problematiche tra privati, nelle quali sono stati lesi dei diritti soggettivi. la causa amministrativa riguarda i rapporti tra lo Stato e i cittadini, in particolare viene intrapresa quando un soggetto ritiene che la Pubblica Amministrazione abbia violato un suo diritto.
Nel processo civile, vale la regola generale dell'«onere della prova» in capo a chi agisce per primo: è chi comincia la causa (il cosiddetto attore o ricorrente) a dover dimostrare i fatti a sostegno dei propri diritti fatti valere in giudizio nei confronti dell'avversario (il cosiddetto convenuto o resistente).
Una “causa civile” è un'azione intentata in un tribunale civile italiano in cui un querelante (detto “attore”) richiede l'applicazione di un rimedio legale contro la parte chiamata in giudizio (detta “convenuto”) perché ha subito una perdita, un danno, una lesione di un diritto.
(4) L'attore può chiamare in causa il terzo se è autorizzato a farlo dal giudice e solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Se questa è stata tempestivamente depositata, l'attore sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'art.