Domanda di: Danny Rizzo | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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33 della legge 104/92 disciplina i permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri, spettanti al lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104. Di norma l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.
Oltre al requisito sanitario, la legge prevede che i soggetti beneficiari posseggano un reddito annuo non superiore ad € 5.010,20. Pertanto è possibile svolgere attività lavorativa ma per poter beneficiare dell'erogazione della prestazione è necessario non superare tale limite.
Se il richiedente invece ha un'invalidità riconosciuta che va dal 74% al 99%, potrà lavorare e ricevere anche l'assegno mensile di invalidità solo nel caso in cui il reddito da lavoro ottenuto non superi i 4.926,35€ annui.
Sono previste dalla normativa anche alcune agevolazioni, finalizzate a incentivare le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette: fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità oltre il 79%
Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.