Domanda di: Dr. Raoul Esposito | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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Can. 399 - §1. Il Vescovo diocesano è tenuto a presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli, secondo la forma e il tempo stabiliti dalla Sede Apostolica.
Il vescovo diocesano, però, può nominarlo a tempo determinato «se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei vescovi». Ed è proprio quello che ha fatto la Conferenza episcopale italiana nei primi anni ʼ80, stabilendo che «le nomine dei parroci ad certum tempus hanno la durata di nove anni».
Mentre per tutti i capi dicastero della Curia «non Cardinali, i Segretari ed i Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età». La decadenza è dunque per loro automatica, ma questa non è una novità.
“Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze”. Questo dice il Codice di diritto canonico al canone 401 paragrafo 1.
Monsignore è un titolo usato dalla Chiesa per tutti i vescovi e per alcuni presbiteri; a questi ultimi viene conferito con una speciale concessione della Santa Sede. Il termine viene dal francese monseigneur, che significa "mio signore".