Gli atenei italiani, a seguito del decreto n. 509 del 1999, hanno ottenuto la possibilità di convalidare anche le conoscenze e competenze apprese in ambito lavorativo. Dapprima fino ad un max di 120 crediti, oggi il numero massimo di CFU convalidabili per attività professionale è pari a 12 crediti.
La “convalida” è la conferma di un esame nel suo insieme; di conseguenza, con la convalida, viene confermata sia la data che il voto dell'esame e, il voto, concorrerà alla formazione del voto finale di ammissione alla laurea.
Vengono convalidati o riconosciuti solo gli esami effettivamente sostenuti nelle differenti carriere e non quelli che provengono da una convalida (ad esempio, se nella carriera 1 è stato sostenuto l'esame A, convalidato come B nella carriera 2, bisogna richiedere il riconoscimento dell'esame A e non dell'esame B).
c) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master Possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 CFU per esami rientranti nella tipologia di attività di “base” “caratterizzanti” o “affini” e sino ad un massimo di 20 CFU per attività rientranti in ambito F (“ulteriori attività formative”) e D (“crediti ...
Oltre alle ordinarie tasse di iscrizione, gli studenti che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti da precedenti studi universitari dovranno versare la sovrattassa di importo fisso di euro 100. La convalida di esami sostenuti nella precedente carriera è di competenza del Consiglio di corso di studio.