L'assoluzione viene pronunciata con una sentenza di un giudice e può essere piena o con formula dubitativa, ovvero può essere decretata in caso di innocenza dell'imputato o per mancanza di prove per la colpevolezza.
La norma in commento, riprendendo le direttive della legge delega, elenca le formule di assoluzione tradizionali, contraddistinte da natura tassativa. Le formule “il fatto non sussiste” e”l'imputato non ha commesso il fatto” rappresentano l'assoluzione più ampia, negando il presupposto storico dell'accusa.
Assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto
Questa formula viene utilizzata dal giudice quando accerta che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputato bensì da un'altra persona. Anche questa formula assolutoria si configura come un'assoluzione piena.
Il giudice prescrive l'assoluzione quando, dopo essere entrato nel merito delle questioni processuali ovvero dopo essersi accertato della sussistenza o meno del reato, ritiene che l'imputato non possa essere condannato.
Il capoverso del medesimo articolo stabilisce che il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.