Recitava così l'articolo del Codice penale: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Infatti, mentre l'ingiuria-reato doveva necessariamente essere denunciata entro tre mesi (si trattava di reato procedibile a querela), il risarcimento per l'ingiuria-illecito civile può essere chiesto fino a cinque anni dopo che il fatto è successo.
La vittima, dunque, dovrà dimostrare di aver subito una lesione al proprio onore e decoro. Per dimostrare l'ingiuria si potrà ricorrere alle prove tipiche previste nel processo civile, ovvero alla prova testimoniale, alla prova documentale, a registrazioni video e audio nonché alla confessione del responsabile.
L'ingiuria è invece rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. Entrambe le condotte possono verificarsi mediante l'espressione di offese verbali o scritte, anche con l'utilizzo di mezzi telematici. La diffamazione è reato.