Puoi lasciare una supplenza breve (sotto i 10 giorni o fino a una data specifica prima del 30/6) per accettarne una al 30 giugno o 31 agosto, specialmente se proveniente da GaE/GPS, ma non puoi mai abbandonare una supplenza breve per un'altra supplenza breve, anche se più lunga, né una supplenza al 30/6 o 31/8 per una supplenza più breve; il cambio è consentito solo per motivi di "graduatoria superiore" (GI per GaE/GPS) o per passare a incarichi "annuali" (30/6 o 31/8).
Se non accetti una supplenza breve da una graduatoria di istituto (GI), vieni escluso per l'anno scolastico in corso da quella specifica graduatoria e non potrai ricevere altri incarichi dalla stessa scuola per la stessa classe di concorso/tipologia di posto; la sanzione è più severa (esclusione da tutte le graduatorie per l'intero periodo di vigenza) se abbandoni il servizio dopo averlo accettato. La rinuncia a supplenze da GAE/GPS ha conseguenze più pesanti, ma il rifiuto da GI permette di ricevere comunque supplenze brevi da altre scuole o altre graduatorie, se disponibili.
Tuttavia, esistono due limiti che regolano il completamento orario: Numero massimo di sedi e comuni: Non è consentito avere supplenze in più di tre sedi scolastiche e in più di due comuni. Deve essere inoltre rispettato il principio della raggiungibilità tra le sedi.
A differenza delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, le supplenze brevi non coprono l'intero anno scolastico e scadono entro l'ultimo giorno di lezione. Questi incarichi sono particolarmente utili per chi desidera accumulare punteggio e fare esperienza nelle scuole.
È sempre consentito lasciare una supplenza breve per accettare un incarico fino al 30 giugno o 31 agosto, indipendentemente dalla provenienza (GPS, GI o interpello). Non è consentito lasciare una supplenza breve per accettarne un'altra, anche se di durata maggiore, salvo interruzione naturale del primo contratto.