L'aspettativa retribuita, definita congedo straordinario legge 104, spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare con disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92). Consente un'assenza dal lavoro fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, con indennità economica.
Spettano due anni di congedo retribuito per ciascuna persona con disabilità e nell'arco di tutta la carriera lavorativa del dipendente che si sommano ad eventuali periodi di congedo non retribuito per motivi familiari già fruiti.
Chi ha diritto al congedo straordinario legge 104?
Possono fruire dei congedi i parenti affini fino al terzo grado, se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch'essi invalidi.
L'aspettativa per la Legge 104 (congedo straordinario) è retribuita dall'INPS con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita (stipendio base e voci fisse, escludendo straordinari e variabili), fino a un limite massimo annuale stabilito dall'INPS, che nel 2025 è di circa 3.827,03 €/mese (con limiti aggiornati ogni anno). Durante questo periodo, non si maturano ferie, tredicesima o TFR, ma il periodo è coperto da contributi figurativi per la pensione.
Quando si può avere l'aspettativa retribuita? Cosa si perde con il congedo biennale legge 104? Quindi, nei giorni di congedo straordinario per assistere il familiare con legge 104 art. 3 comma 3, non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all'effettivo lavoro prestato.