Le bici a pedalata assistita sono dotate di un motore che entra in funzione solo quando si azionano i pedali, come dice il nome stesso per “dare assistenza” al ciclista, pertanto fanno parte della categoria dei velocipedi.
Le bici elettriche a funzionamento autonomo, ovvero dotate di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall'azione della pedalata, hanno una potenza superiore a 0,25 kW. Dato che questi mezzi possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, vengono considerati a tutti gli effetti dei ciclomotori.
La bicicletta è definita dal Codice della Strada come un vero e proprio veicolo, con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare e/o con pedalata assistita da motore elettrico.
Il decreto stabilisce inoltre che le biciclette a pedalata assistita o e-bike che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h sono equiparate a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino).
Se una persona viene sorpresa dalla polizia a guidare una bici elettrica “non a norma”, ossia con potenza superiore a 250 w e con funzionamento autonomo dalla pedalata non può essere multato se ha rispettato tutte le condizioni di guida previste per gli scooter e che abbiamo elencato nel paragrafo precedente (casco, ...