La principale differenza è che la servitù di passaggio è un diritto reale, legato al fondo (proprietà) e quindi perpetuo e trasferibile con esso, mentre il diritto di passaggio (non qualificabile come servitù prediale) è spesso una facoltà personale, temporanea e concessa a un individuo specifico, revocabile e non legata alla proprietà, pur consentendo entrambi l'attraversamento di un terreno altrui. La servitù grava sul fondo, mentre il diritto di passaggio è un'autorizzazione più flessibile.
Chi è il proprietario di una servitù di passaggio?
Il diritto di servitù costituisce un peso a carico del fondo altrui, detto “fondo servente”, per l'utilità del “fondo dominante”. Si tratta di un diritto reale e non personale, ovvero il diritto appartiene al proprietario solo in quanto proprietario del “fondo dominante”.
Chi paga le spese di manutenzione e riparazione della servitù di passaggio?
Se le opere servono a consentire il tuo passaggio (strada, vialetto, drenaggi, potature, segnaletica, piccole riparazioni), le spese sono a carico del fondo dominante.
servitù di passaggio: è un diritto reale che grava su un immobile e che consente al proprietario di un fondo di passare su un fondo altrui per accedere al proprio. Tale diritto rappresenta quindi un peso a carico del fondo altrui (fondo servente), per l'utilità che ne trae il fondo dominante.
Si perde il diritto di passaggio (servitù) principalmente per prescrizione (mancato utilizzo per 20 anni), per confusione (quando i due fondi diventano di proprietà dello stesso titolare), per la cessazione dell'utilità o impossibilità dell'uso (se esistono accessi alternativi o il fondo diventa edificabile), o per rinuncia volontaria del titolare, oltre che per scadenza contrattuale se previsto.