La costruzione di una scala esterna richiede solitamente il Permesso di Costruire o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) poiché altera il prospetto e la sagoma dell'edificio. Se l'area è vincolata, è sempre necessaria l'autorizzazione paesaggistica. È consigliabile affidarsi a un tecnico per verificare i regolamenti edilizi locali.
Una scala a norma deve avere gradini con pedata minima di 30 cm e alzata tra 15 e 20 cm, rispettando la formula 2A+P = 62/64 cm per un passo comodo, con parapetto di almeno 100 cm e corrimano (altezza 90/100 cm), per garantire sicurezza e accessibilità, con gradini antiscivolo e profili arrotondati per evitare inciampi, rispettando sempre le normative locali e nazionali (come D.Lgs 236/89).
La scala, pertanto, ancorché esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico".
Quali opere si possono realizzare senza il consenso condominiale?
Si possono realizzare senza consenso condominiale lavori di manutenzione ordinaria interna (es. tinteggiatura, rifacimento pavimenti) e opere interne di miglioramento che non alterino stabilità, decoro architettonico o destinazione d'uso, purché si dia comunicazione all'amministratore; per lavori sulle parti comuni, sono esclusi solo quelli urgenti e di salvaguardia, che l'amministratore può autorizzare autonomamente, ma deve poi riferire all'assemblea.