L'accompagnamento di un alunno con disabilità all'uscita da scuola (o durante gite) è una responsabilità condivisa definita nel PEI, non esclusiva del docente di sostegno. Possono provvedere docenti curricolari, assistenti educatori/all'autonomia, collaboratori scolastici o, previo accordo, i genitori o figure volontarie idonee. La scuola deve garantire la vigilanza senza imporre la presenza dei genitori.
Chi deve accompagnare l'alunno disabile in classe?
È infatti consentito accompagnare l'alunno con disabilità nel viaggio d'istruzione da un genitore, un assistente educatore, un collaboratore scolastico, un parente o da altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee ad accompagnare lo studente nel viaggio d'istruzione.
Cioè, non si può pretendere che vi sia un familiare ad accompagnare l'alunno; spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari, non obbligatoriamente).
Il docente di sostegno deve accompagnare l'alunno in gita?
La partecipazione alla gita è su base volontaria e l'insegnante di sostegno ha gli stessi diritti dei curricolari. Le modalità di accompagnamento si scrivono nel pei ma nessuno vieta che sia un curricolare ad essere quell'uno in più che serve PS.
L'insegnante di sostegno deve accompagnare l'alunno in bagno?
È utile sapere che non rientra nelle competenze e nei doveri del docente di sostegno vigilare l'allievo all'interno dei servizi igienici. Nemmeno l'accompagnamento o l'assistenza per arrivare ai servizi igienici sarebbe prevista tra i doveri del docente di sostegno nei confronti dell'alunno disabile.