n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
1) La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, ovvero –per le procedure ex art. 117 DPR 115/2002- copia del decreto di irreperibilità (no deposito in udienza per irreperibili di fatto e incapienti).
Come funziona il pagamento del gratuito patrocinio?
Il difensore d'ufficio viene pagato dal cliente; solo nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia un reddito sufficiente, ossia abbia i requisiti che vedremo, potrà chiedere di essere ammesso al beneficio e, in caso di accoglimento della richiesta suddetta, il suo difensore sarà remunerato dallo Stato.
L'art. 83 infatti non fissa un termine preciso per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso dell'avvocato difensore nel gratuito patrocinio, come avviene per il compenso dell'ausiliario che ha 100 giorni a sua disposizione dal compimento delle operazioni.
Dove si deposita istanza liquidazione gratuito patrocinio?
Il provvedimento prevede anzitutto che il deposito con modalità telematica delle predette richieste avvenga tramite il consueto portale LSG (Liquidazione Spese Giustizia) del sistema SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione), salvo quelle rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in ...