I soggetti che erogano compensi a professionisti o collaboratori in regime forfettario o di vantaggio (dal 2025), i datori di lavoro privati (ad esempio, collaboratori domestici), e chi non agisce come sostituto d'imposta non devono presentare la Certificazione Unica (CU) all'Agenzia delle Entrate. La CU non viene emessa per i pagamenti non soggetti a ritenuta.
Quando non è obbligatoria la Certificazione Unica?
Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 1/2024, conosciuto come Decreto Semplificazione per gli Adempimenti Fiscali, i titolari di Partita IVA in regime forfettario a partire dal 2025 relativamente al periodo d'imposta 2024, non dovranno più recepire la Certificazione Unica dai propri clienti.
Tra le principali modifiche si segnalano: L'esonero dall'obbligo di certificazione per i compensi corrisposti ai professionisti in regime forfettario o di vantaggio: la CU non dovrà essere rilasciata ai contribuenti né trasmessa all'Agenzia delle Entrate per questi compensi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto: redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00.
Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi 2025?
Contribuenti esonerati dal 730/2025
In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti IMU), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es.