Sì, chi ottiene un trasferimento volontario su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto al vincolo triennale di permanenza, non potendo presentare domanda di mobilità per i 3 anni successivi. Il vincolo scatta sia per la mobilità provinciale che interprovinciale, con alcune eccezioni legate a soprannumero, disabilità o deroghe contrattuali.
Deroghe applicabili: Casi di esenzione dai vincoli
In particolare, il vincolo triennale non è valido per: Docenti che hanno ottenuto un movimento in provincia (sia nello stesso che in un diverso comune di titolarità) o in un'altra provincia, con scelta puntuale di scuola nell'a. s. 2023/2024 o 2024/2025.
Il vincolo triennale si applica a tutti i docenti neoassunti in ruolo, sia a quelli provenienti dal percorso di concorso ordinario che da quello straordinario. L'obbligo del vincolo si attiva dal momento in cui il docente è assunto in ruolo e dura per un periodo di tre anni.
Per chi vuole evitare il vincolo, la soluzione è indicare distretti o province, poiché la scelta sintetica non comporta l'obbligo di permanenza triennale, a meno che il docente non sia un neoimmesso in ruolo dal 2023/2024 o successivi.
Il vincolo triennale si applica: ai docenti assunti a partire dall'anno scolastico 2023/2024; a chi ha ottenuto la nomina finalizzata al ruolo tramite GPS I fascia (posto comune o sostegno); ai docenti che completano positivamente l'anno di prova nella scuola di prima assegnazione.