Tale agevolazione è garantita per i non vedenti e sordi, per tutti i disabili con handicap psichico o mentale che abbiano ottenuto l'indennità di accompagnamento e per coloro che mostrano una ridotta capacità motoria. Stiamo parlando di soggetti con handicap grave, come spiegato nei vari commi della legge 104 del 1992.
Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
L' IVA al 4% è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge n 104/92 che prevede la riduzione dell'aliquota dal 22% al 4% per i soggetti con disabilità. Sono numerosi i prodotti per disabili che godono dell'IVA agevolata al 4%.
Si considerano “beni finiti” e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n.
L'Iva agevolata al 10% può essere applicata a lavori edili, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. In linea generale i casi in cui si applica l'Iva 10 per cento sono quelli relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.