Domanda di: Sig. Lorenzo Palmieri | Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2023 Valutazione: 4.1/5
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A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 289/1994 è stato chiarito come il trattamento dell'assegno vitalizio non possa essere equiparato a quello delle pensioni del pubblico impiego.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile è pari a 5.522,30 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 804,47) e assistenziali (€ 540,32) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.032,60) e della ritenuta fiscale (€ 4.107,34).
La rendita viene pagata all'aderente finché è in vita. Alla morte dell'aderente subentra il beneficiario designato, che riceve la rendita finché è in vita (alla sua morte, la rendita si estingue). La reversibilità è compresa tra il 50 e il 100% (in multipli di 10).
Secondo la disciplina generale, la pensione ai superstiti è la prestazione che spetta al coniuge (o al soggetto che aveva contratto con il defunto un'unione civile), ai figli, nonché ai nipoti minori (se erano a carico del nonno o nonna defunto), e, in mancanza, ai genitori e (mancanti anche questi ultimi) ai fratelli ...
Rendita v., contratto per cui un soggetto (il vitaliziante) è tenuto a corrispondere a un altro soggetto (il vitaliziato) una rendita per tutta la durata della vita sua o di uno o più altri beneficiarî: può costituirsi a titolo oneroso in seguito all'alienazione di un bene mobile o immobile, a titolo gratuito in ...