Il soggetto legittimato ad accedere alla documentazione sanitaria è innanzitutto il paziente, ovvero l(assistito maggiorenne capace di intendere e di volere. Nel caso in cui l(assistito sia minorenne o interdetto o inabilitato, legittimati sono, rispettivamente, i genitori esercenti la potestà, il tutore o il curatore.
Chi può avere disponibilità della documentazione sanitaria del paziente oltre al paziente stesso?
Gli aventi diritto cui è riservato il rilascio del materiale sanitario sono individuabili, oltre che nel paziente, nella persona fornita di delega, conformemente nella disposizione di legge, al tutore o all'esercente la patria potestà in caso di soggetti interdetti, in tutti i soggetti appartenenti al servizio pubblico ...
Chi ha diritto di richiedere il rilascio della copia di una cartella clinica?
La richiesta di copia della documentazione sanitaria può essere effettuata:
dal titolare, munito di carta di identità
da altra persona delegata munita di delega scritta, di un proprio documento d'identità e di un documento d'identità del titolare della cartella clinica, anche in fotocopia (D.P.R. 28.12.2000, n.
Che documenti servono per richiedere la cartella clinica?
L'Ufficio Cartelle Cliniche rilascia copia conforme all'originale tenuto dalla struttura di ricovero. Sarà sufficiente compilare il MODULO di RICHIESTA (scaricabile), avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di copia.
Chi può aprire e visionare le cartelle cliniche redatte dal medico competente?
La cartella sanitaria e di rischio viene istituita, aggiornata e custodita dal medico competente a cui il datore di lavoro si rivolge. È conservata presso il luogo concordato al momento della nomina del medico: può essere lo studio medico oppure l'azienda dove il lavoratore è assunto.