La facoltà di autentica non spetta in esclusiva ai soggetti ivi specificati, ma può essere esercitata anche da periti ed esperti per mezzo di expertise, ovvero il parere in merito all'autenticità ed all'attribuzione di un'opera d'arte. Questo parere può essere rilasciato da chiunque sia competente ed autorevole.
Come vedremo più avanti, l'autore è la persona più idonea ad autenticare un'opera. Se l'autore non è vivente, il diritto di certificazione può essere esercitato dagli eredi, ma anche da fondazioni o associazioni di esperti, mandatari degli eredi stessi.
L'autenticità di un'opera è certificata dall'autore mediante il rilascio di una dichiarazione di autenticità fotografica in forma cartacea consegnata a mano al cliente o affissa sull'opera medesima (nel caso di un quadro sul suo retro). Questa dichiarazione è regolamentata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
Nel caso di opere antiche, non essendoci eredi o fondazioni, si deve necessariamente rivolgersi ad un esperto d'arte qualificato. La stessa autentica diventa maggiormente attendibile quanto più autorevole è lo studioso o l'accademico che attesta l'opera.
Il venditore è obbligato a rilasciare un “certificato di autenticità” o dichiarazione della sua buona fede; sulla carta intestata deve indicare i dati del negozio, la città e la data, poi aggiungere una breve descrizione dell'oggetto, i materiali, le caratteristiche, gli interventi di restauro e, quando si sanno, la ...