Possono presentare la richiesta di rimborso Iva: i soggetti residenti. i soggetti non residenti che abbiano in Italia una stabile organizzazione, o abbiano nominato un rappresentante fiscale, o siano identificati direttamente.
Il requisito oggettivo fondamentale è l'importo: il rimborso IVA può essere richiesto se e solo se l'importo del credito risultante dalla dichiarazione è pari o superiore ad euro 2.582,28. Da euro 2.582,28 ad euro 30.000,00 la domanda per ottenere il rimborso è libera, ovvero non richiede vincoli.
Questo calcolo consiste nel sottrarre l'importo dell'imposta delle fatture emesse dall'importo dell'imposta di quelle ricevute dai fornitori. Se l'importo IVA delle fatture emesse è maggiore dell'importo detraibile delle fatture dei fornitori, si avrà un debito IVA, viceversa si avrà un credito IVA.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.
5-05564 del 24 marzo 2021, il recupero del predetto credito avviene, nel periodo d'imposta in cui i versamenti sono ripresi dopo la sospensione, attraverso la compilazione del quadro VQ della dichiarazione IVA (si veda “Da indicare nel quadro VL il credito IVA del 2020 non utilizzabile” del 26 marzo 2021).