L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
3 e 4 c.c. L'annullabilità è generalmente relativa, in quanto può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge, o comunque da alcuni soggetti espressamente determinati; in pochi casi è assoluta, ovvero può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell'articolo 1421 del codice civile: “Salvo diverse disposizioni di legge, l'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”, per questo si dice abbia natura assoluta.
Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte. Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.
Quali caratteristiche deve avere un errore per rendere annullabile un contratto?
Secondo i dettami del codice civile, l'errore vizio è causa di annullamento del contratto, quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. L'errore è essenziale quando è determinante del consenso, ossia è tale da determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.