Domanda di: Dr. Prisca Longo | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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Un insegnante non può lecitamente perquisire gli zaini degli alunni e ciò lo si deduce dalla nostra Costituzione, la quale, all'articolo 13, afferma che "la proprietà privata è inviolabile" e che pertanto solo l'Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
La perquisizione può essere eseguita solo ed esclusivamente dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria e quindi non anche dagli agenti (chiaramente fatta eccezione per la perquisizione prevista dall'articolo 41 del Tulps).
Si può eseguire una perquisizione personale solo quando ci sono validi motivi per ritenere che un individuo tenga nascoste su di sé cose che ha utilizzato per commettere un reato (si pensi ad un coltello o ad uno strumento per lo scasso) o che ne costituiscono il frutto (si pensi al denaro o a un cellulare appena ...
La perquisizione personale può essere eseguita solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti su di sé il corpo del reato o cose pertinenti al reato ed è chiaramente diretta a reperire ed in seguito sottoporre a sequestro le cose e gli elementi probatori necessari ad instaurare il procedimento penale.
Eccezionalmente, la polizia può perquisire anche senza decreto del giudice, ma solo nei casi di urgenza e negli altri in cui non è possibile attendere di ricevere il mandato.