Chi sostituisce l'insegnante di sostegno in caso di assenza?
Domanda di: Dr. Genziana Benedetti | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua sostituzione né da parte del docente della classe, né tantomeno da altro docente dell'istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per supplenze brevi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria ed a quindici ...
La Circolare è importante poiché, consente, soprattutto in caso di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Quando l'insegnante di sostegno può sostituire il collega assente?
Il docente di sostegno può supplire un collega assente se si verificano “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, cioè deve verificarsi che: L'alunno con disabilità è assente. Le soluzioni sopraindicate non risultino attuabili e non è possibile convocare supplenti esterni.
Pertanto lo spostamento del docente di sostegno, in caso di assenza dell'alunno disabile e peggio ancora in sua presenza, non è legittimo. Considerato quanto sopra, in caso di assenza dell'alunno disabile, l'insegnante di sostegno è tenuto a rimanere nella classe di contitolarità, cui è stato assegnato.
Chi redige il PEI in assenza dell'insegnante di sostegno?
Ricordiamo anche che la responsabilità delle redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti. Da chi è redatto il Profilo di Funzionamento?