La figura che deve procedere alla valutazione di tutti i rischi in azienda è il Datore di Lavoro, che ha un obbligo indelegabile di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma può e deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per svolgere questo compito in modo completo e conforme alla normativa (D. Lgs 81/08).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve assistere il Datore di Lavoro nel valutare i rischi (art. 33), stesso obbligo riguarda il Medico Competente (art. 25), mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato per questa attività (art. 50).
Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.
Il rischio sul lavoro viene calcolato, come già indicato, come probabilità, quindi attraverso una stima. Non si tratta di un indicatore numerico certo ma, se valutato con attenzione, può sicuramente aiutare a farsi un'idea della sicurezza di un'azienda e ad attuare così le necessarie misure preventive.
Chi è responsabile di effettuare la valutazione dei rischi?
La responsabilità della valutazione dei rischi è del Datore di Lavoro, un obbligo indelegabile secondo il D. Lgs. 81/08, che deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in forma scritta, ma può avvalersi del supporto di figure professionali come il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il Medico Competente e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per una valutazione completa e conforme alla normativa.