L'annullabilità del contratto può dipendere da incapacità di una delle parti o da vizi della volontà. Questi ultimi possono essere determinati da errore, violenza o dolo. L'azione di annullamento ha natura costitutiva: il contratto viene annullato con pronuncia del giudice, non “ex lege” (automaticamente).
L'azione diretta a far valere l'annullabilità del contratto deve essere proposta dinanzi al giudice, il quale emetterà una sentenza di annullamento. La pronuncia ha natura costitutiva. È, cioè, in grado di eliminare gli effetti già prodotti dal contratto, quindi le prestazioni già eseguite devono essere restituite.
L'annullamento delle nozze presso la Sacra Rota è la cancellazione dell'unione: quel matrimonio non è mai avvenuto. L'annullamento rotale ha non solo effetti religiosi, ma anche civili: In futuro entrambi potrete nuovamente sposarvi in chiesa; Nessuno dei due deve dare assegno di mantenimento all'altro.
La sentenza che pronunzia l'annullamento ha efficacia costitutiva e retroattiva e ha effetto non solo tra le parti del giudizio ma anche verso i terzi, fatta eccezione per i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (salvo che nel caso di acquisto derivante da incapacità legale).
Le modalità di annullamento del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico sono le seguenti: impotenza sessuale. matrimonio non consumato vale a dire senza rapporti sessuali completi. assenza del desiderio di prole da uno od entrambi i coniugi.