Domanda di: Ing. Germano Martinelli | Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026 Valutazione: 4.7/5
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Per dissociarsi dalle decisioni condominiali, in particolare liti giudiziarie, il condomino dissenziente deve inviare una PEC o raccomandata A/R all'amministratore entro 30 giorni dall'assemblea (o dal verbale) ai sensi dell'art. 1132 c.c., separando così la propria responsabilità dalle spese in caso di soccombenza. Il dissenso va verbalizzato e permette di non pagare le spese di lite, salvo beneficiare dell'esito favorevole.
Per esercitare il proprio dissenso, occorre inviare una raccomandata o una PEC al condominio entro trenta giorni dall'assemblea (per i presenti) o dalla ricezione del verbale (per gli assenti).
L'art. 1132 c.c. stabilisce che “qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.
In che modo il condomino deve comunicare il proprio dissenso alle liti?
In quest'ultimo caso, il condomino dissenziente deve far mettere a verbale in assemblea il proprio dissenso rispetto alla lite e comunicare esplicitamente di non voler contribuire alle relative spese legali, anche con raccomandata spedita entro trenta giorni dall'assemblea (o dalla notifica del verbale se assente).
Impugnare una delibera in modo singolo o in gruppo non è un processo immediato ed è importante tenere in considerazione che è necessario rivolgersi ad un avvocato. Tale pratica, inoltre, è possibile solo nel momento in cui vi siano vizi di forma o siano state prese decisioni contrarie alla legge.