In caso di mancato pagamento, se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza, la sanzione da pagare attraverso ravvedimento operoso è pari a 1/10 di quella ordinaria. Se i versamenti di regolarizzazione vengono effettuati entro 15 giorni, la sanzione è pari a 1/15.
Gli interessi che il contribuente deve calcolare per avvalersi del ravvedimento operoso per qualsiasi tributo, possono essere determinati utilizzando la seguente formula di calcolo: Interesse al tasso legale (0,3) moltiplicato per il tributo moltiplicato per n° giorni trascorsi dalla violazione/365.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall'originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,5% dell'imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che: la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa.
Se il contribuente non paga l'F24 comprensivo del ravvedimento operoso, riceverà dall'Agenzie delle entrate il cosiddetto avviso bonario. Questo rappresenta una sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta omessa e deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento.