Domanda di: Dr. Elga Negri | Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2023 Valutazione: 4.9/5
(20 voti)
La liberazione condizionale è l'antesignana delle misure alternative alla detenzione. E' prevista dall'art. 176 del codice penale e può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza qualora il condannato, nel periodo trascorso in carcere, abbia tenuto un comportamento tale “da far ritenere sicuro il suo ravvedimento”.
La liberazione condizionale non è un istituto di diritto processuale ma è un istituto di diritto sostanziale, che comporta, oltre che l'immediata liberazione del condannato, l'estinzione, sia pure differita, della pena, condizionatamente alla mancata commissione, nei termini di legge, di un delitto o di una ...
La sospensione della pena con la condizionale si applica per 5 anni nel caso dei reati e per 2 anni nel caso delle contravvenzioni a condizione che il condannato non commetta altro reato o reiteri lo stesso.
La concessione della sospensione condizionale della pena implica che in caso di condanna, il giudice nel pronunciare la sentenza stabilisca che la pena debba rimanere sospesa per cinque anni in caso di reato e due anni in caso di contravvenzioni.
Libertà vigilata. Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l'assistenza.