Il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato. Invece, per quanto concerne il reato tentato riguarda il giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Per il reato permanente invece, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
La prescrizione estingue il reato(2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Se siamo in primo grado è il 01 giugno 2025, se siamo in appello è 01 dicembre 2025 mentre se siamo in Cassazione il termine sarà 1 giugno 2026. Ho realizzato un furto il 01 dicembre 2020. Il termine è sempre di 6 anni, a cui aggiungere in caso di atti interruttivi 1 anno e mezzo (1/4 del termine di prescrizione).
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.