(4) L'attore può chiamare in causa il terzo se è autorizzato a farlo dal giudice e solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Se questa è stata tempestivamente depositata, l'attore sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'art.
269 c.p.c., la chiamata del terzo avviene con atto di citazione a udienza fissa, da notificarsi a cura del convenuto. La nuova udienza viene fissata dal giudice istruttore entro cinque giorni dalla richiesta del convenuto, con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.
Si chiama in causa un terzo allorché lo si coinvolge in un procedimento già pendente, poiché l'una o l'altra parte ritiene che tale terzo abbia con sé causa comune o debba prestare garanzie. La chiamata può avvenire su istanza di parte o per decisione del giudice.
Affinchè la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd.
L'attore è il soggetto che chiama in giudizio la controparte e il convenuto è la parte che l'attore “conviene” davanti al giudice. L'atto con cui l'attore agisce è chiamato citazione, mentre le difese del convenuto sono svolte nella comparsa di costituzione e risposta.