La stipula del contratto deve avvenire entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione di lavoro.
Il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero.
Che documenti servono per fare un contratto di lavoro straniero?
Per assumere un Lavoratore Extracomunitario sono necessari: – Carta d'identità: certificazione attestante la residenza, se diversa da quella indicata nella Carta d'identità, e il domicilio fiscale se diverso dalla residenza. – Passaporto. – Codice fiscale (Tessera Sanitaria).
Che tipo di contratto serve per il permesso di soggiorno?
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è un normale contratto di lavoro che deve essere stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) entro 8 giorni dall'ingresso dello straniero in Italia e consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Se il contratto di lavoro stipulato dal lavoratore straniero è a tempo indeterminato il permesso avrà durata di due anni, se il contratto di lavoro è invece a tempo determinato, il permesso di soggiorno sarà di un anno.