Domanda di: Radio Guerra | Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2026 Valutazione: 4.2/5
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La dimostrazione del danno morale, inteso come sofferenza interiore e psicologica (dolore, ansia, vergogna), avviene principalmente attraverso prove testimoniali, certificati medici/psicologici, relazioni medico-legali e, soprattutto, presunzioni semplici basate sulla gravità del fatto illecito. Non occorre una prova dell'entità precisa, ma la dimostrazione del danno in sé e del nesso causale col fatto.
Per valutare il danno morale, il giudice può usare anche delle “prove presunte”. Questo significa che può basarsi su elementi come l'esperienza comune o il modo in cui le persone reagiscono in determinate situazioni. Ad esempio, se qualcuno viene minacciato, è logico presumere che provi paura e angoscia.
Si ha diritto al risarcimento del danno morale: in caso di violazione dei diritti previsti dalla Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali; quando il fatto illecito consiste in un reato.
Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”. In questo modo definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua per risarcimento danno morale quantificazione.
Deriva da ciò che il lavoratore potrà ottenere il risarcimento del danno morale soltanto se il comportamento illecito del datore di lavoro sia ascrivibile agli estremi di un reato.