Domanda di: Dr. Emidio Orlando | Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale.
La prova della regolarità di una notificazione che avviene col mezzo telematico è necessariamente essere costituita dai files informatici del messaggio inviato: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest'ultima che contiene anche la copia del messaggio inviato e gli allegati.
La questione più importante da evidenziare è certamente la validità della pec, la pec è valida se l'indirizzo del mittente e quello del destinatario sono entrambi indirizzi di posta elettronica certificata, quindi inviare una pec a un indirizzo email o viceversa non ha alcun valore giuridico.
Cosa deve contenere la relata di notifica a mezzo PEC?
La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle ...
L'attestazione può assumere la forma di un ulteriore documento a parte, oppure quella di un'aggiunta al file originale. Il documento può dunque essere apposto in calce oppure a margine della copia, o ancora allegato al documento originale.