6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario. Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
In estrema sintesi, si procederà alla notificazione mediante consegna di copia dell'atto alla persona a cura dell'ufficiale giudiziario, solo laddove la polizia giudiziaria non abbia provveduto a redigere il c.d. verbale di identificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 349 e 161 c.p.p.).
Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria.