Domanda di: Marino Romano | Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2023 Valutazione: 4.8/5
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Prima di procedere all'atto del decreto ingiuntivo il creditore deve procedere con la messa in mora del debitore (art. 1129 c.c.) tramite appunto la lettera di costituzione in mora.
Tale provvedimento ha ad oggetto l'ingiunzione (ordine del giudice) del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore. Il decreto ingiuntivo verrà emesso quando il creditore fornisca al giudice prova scritta del proprio credito.
In generale, per quanto riguarda l'ingiunzione di pagamento i tempi previsti per l'emissione del relativo decreto sono di 40 giorni dal deposito del ricorso, termine che può essere ridotto a 10 giorni o aumentato fino a 60 giorni, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile.
(2) Il decreto ingiuntivo deve essere notificato rispettando le regole dettate per la notifica dell'atto di citazione, pertanto il decreto viene notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137, poiché non è stato instaurato il contraddittorio né risulta operante l'art. 479.
Il decreto ingiuntivo, una vola che il Giudice della fase monitoria abbia accolto la domanda, deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, ove debba esser notificato nel territorio domestico, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art.