Domanda di: Ing. Rita Pagano | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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La tassa era dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. È stata sostituita assieme a TIA e TARES dalla TARI con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Finanziaria 2014).
Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Prima di concludere vogliamo mettere ben in evidenza ancora una volta che si tratta di due tipologie di tasse completamente diverse in quanto la Tari è la tassa sui rifiuti mentre la Tasi è il tributo per i servizi indivisibili.
La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è prevista dal D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, con la quale si paga il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune.