L'esenzione “040” copre le visite specialistiche e le spese sostenute per l'acquisto di farmaci di fascia A, non invece i farmaci di fascia C, per i quali potrà essere richiesta – ove ricorra il caso – l'esenzione per reddito.
Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).
A partire dal 2022, il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è fissato al 30 giugno 2022, fatte salve eventuali modifiche normative.
Farmaci. Dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l'assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti oppure totalmente a pagamento (classe C).
Quali sono le patologie che danno diritto all'esenzione del ticket?
Sono state introdotte 6 nuove patologie croniche: l'endometriosi moderata e grave, la Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (Bpco) nelle forme moderata, grave e molto grave, l'osteomielite cronica, le patologie renali croniche, il rene policistico autosomico dominante, la sindrome da talidomide.