Cosa dice l'articolo 1223 del codice civile?

Domanda di: Romeo Lombardo  |  Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026
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L'articolo 1223 del Codice Civile italiano stabilisce che il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo deve includere sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), a patto che ne siano conseguenza immediata e diretta. La norma limita il risarcimento alle sole conseguenze dirette del comportamento illecito, escludendo danni remoti.

Quali sono le voci di risarcimento contemplate dall'articolo 1223 CC?

Art 1223:il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita (danno emergente) dal creditore come il mancato guadagno (lucro cessante),in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Che cos'è il risarcimento danno emergente?

Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.

Cos'è il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale?

Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale avviene quando un soggetto viene danneggiato da un'altra persona che non ha eseguito una determinata prestazione, prevista da un contratto. Il contratto, che ha forza di legge, è un obbligo per le parti che lo hanno sottoscritto.

Quando l'inadempimento contrattuale è grave?

1455 c.c. va interpretato nel senso che l'inadempimento è grave allorquando abbia portato all'equilibrio funzionale delle reciproche attribuzioni delle parti un turbamento tale da lasciar ritenere che le parti stesse, se lo avessero previsto, non avrebbero stipulato il contratto.

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