L'art. 7 del Codice della Strada regola la circolazione nei centri abitati, demandando ai Comuni la gestione della viabilità tramite ordinanze sindacali. Disciplina zone a traffico limitato (ZTL), aree pedonali, aree di sosta a pagamento (strisce blu), divieti di sosta, precedenze e riserva parcheggi.
Cosa prevede l'articolo 7 del codice della strada?
L'Articolo 7 del Codice della Strada regola la circolazione nei centri abitati, conferendo ai Comuni, tramite ordinanza del Sindaco, ampi poteri di regolamentazione del traffico e della sosta, come l'istituzione di ZTL, aree pedonali, parcheggi a pagamento, e limitazioni per la tutela ambientale o della sicurezza pubblica. Questo articolo disciplina anche le sanzioni specifiche per i parcheggiatori abusivi e le regole per la sosta e la fermata, stabilendo competenza del Sindaco, in deroga al Prefetto, per i provvedimenti urbani.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr.
Il divieto di sosta ha una validità oraria standard: dalle 8 alle 20 nei centri urbani e 24 ore su 24 fuori dai centri abitati, a meno che un segnale integrativo non indichi diversamente (es. orari specifici, giorni feriali/festivi, carico/scarico). Il segnale base vieta la sosta (sospensione prolungata) ma non la fermata (sosta breve), e vale solo sul lato della strada dove è posto, terminando dopo il primo incrocio se non ripetuto.