Con gli artt. 10 e 11 la Costituzione guarda al resto del mondo. Innanzitutto stabilisce che le regole universalmente riconosciute e accettate dagli Stati (per esempio l'immunità degli agenti diplomatici, che non possono essere processati) sono obbligatorie anche per l'Italia.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; ...
Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. Le norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell'ordinamento italiano.
Quali sono le norme internazionali richiamate dall'art 10 della Costituzione?
(1) Sul piano internazionale, è indispensabile richiamare la Convenzione sullo status dei rifugiati, siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia con L.