Le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 2.
Sono sanabili gli abusi che non contrastano con il piano regolatore del Comune. È un abuso sanabile l'abbattimento di un tramezzo, la costruzione di una tettoia di legno in terrazzo o in giardino, l'apertura di una porta e ogni altro intervento non comunicato alle autorità comunali.
Gli esempi più comuni sono il condono fiscale e il condono edilizio, ma esistono anche altre forme, come il condono valutario, previdenziale, assicurativo, immobiliare, ecc., oltre a specifici condoni che fanno riferimento a singole tasse, come, ad esempio, quella sui rifiuti o altre simili.
Un abuso edilizio non è sanabile quando non rispetta la doppia conformità, ovvero non rispetta la normativa edilizia vigente al momento della costruzione e/o della richiesta di sanatoria. In questo caso, l'unica cosa che si può fare è demolire quanto costruito abusivamente e ripristinare lo stato dei luoghi.
Per quanto concerne il costo del condono edilizio “la sanatoria” (oblazione) questo varia dai 60 ai 150 euro per metro quadrato in funzione della tipologia dell'abuso, e gli oneri concessori vanno versati anticipatamente al comune secondo i criteri indicati dalla tabella D allegata al provvedimento.